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Accesso civico
L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Accesso Civico ai sensi del Dlgs 33/2013, art.5, c.1 e 4
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione individuato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
La richiesta è gratuita, deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza con i seguenti metodi:
tramite PEC all’indirizzo: fondazionesanfilipponeri@pec.it
tramite e-mail: direzione@fondazionesanfilipponeri.it
tramite posta ordinaria all’indirizzo : via Sant’Orsola, 52– Modena
o a mano presso la sede della Fondazione.
In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’ art. 2, coma 9 bis, della Legge 241/90, Dr.ssa Luciana Borellini, Presidente Consiglio di Amministrazione, via Sant’Orsola, 52 – 41121 Modena, tel./fax 059 217149, e-mail: presidente@fondazionesanfilipponeri.it
Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.
Il Responsabile per la trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni mancanti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, comunicandone l’aggiornamento al richiedente nei termini di legge.
Alla data del 30/04/2022 non sono pervenute richieste di accesso civico.